La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.
            Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
  1. Il   secondo   comma   dell'articolo 56  della  Costituzione  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  numero  dei  deputati  e'  di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
  2. Al  quarto  comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da:  "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite
dalle  seguenti:  ",  fatto  salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  56  della Costituzione come modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
              "Art.   56.  - La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a
          suffragio universale e diretto.
              Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei
          quali eletti nella circoscrizione Estero.
              Sono  eleggibili  a deputati tutti gli elettori che nel
          giorno  della elezione hanno compuito i venticinque anni di
          eta'.
              La  ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
          salvo  il  numero  dei  seggi assegnati alla circoscrizione
          Estero,  si  effettua  dividendo  il  numero degli abitanti
          della  Repubblica,  quale  risulta  dall'ultimo  censimento
          generale   della   popolazione   per   seicentodiciotto   e
          distribuendo  i  seggi  in  proporzione alla popolazione di
          ogni  circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
          piu' alti resti.".